Blog DIGIMON(DI) – L’opera d’arte nel XXI secolo: dobbiamo salvare la sigla di Fuori Orario!

Tutta la storia dell’Arte è una storia ricca di plagi, di furti e di citazioni. La sigla di Fuori Orario appartiene alle migliaia di spettatori che in tanti anni l’hanno goduta e apprezzata e deve essere difesa e protetta per i milioni che non hanno ancora avuto questa fortuna/possibilità di visione.

They can’t hurt you now,
Can’t hurt you now,
Can’t hurt you now
Because the night belongs to lovers
Because the night belongs to lust
Because the night belongs to lovers
Because the night belongs to us

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Avvengono strane storie, nel silenzio mediatico più assordante. Certo in queste settimane siamo tutti presi dagli echi della Presidenza Trump, con le sue ripercussioni internazionali, pertanto chi potrebbe mai essere interessato alle problematiche sui diritti d’autore della sigla di una trasmissione cult come Fuori Orario di Enrico Ghezzi? Ovviamente nessuno, a parte noi di Sentieri selvaggi, e pochi altri.

Ma se la stampa e i media nazionali ormai sembrano irrimediabilmente perduti alla vocazione di ricerca, scoperta e curiosità, stessa sorte pare toccare ai critici d’arte, agli studiosi di cinema, perlopiù silenti su una questione che pone, invece, una delicata quando fondamentale domanda: chi ha il diritto di cancellare un’opera d’arte?

L’opera d’arte in questione è, appunto, la sigla ormai quasi ventennale, della trasmissione di rai tre Fuori Orario, luogo di contaminazioni cine-culturali che da quel febbraio del 1988 ha permesso a qualche generazione di appassionati la visione unica di film “invisibili” o introvabili, ma anche di capolavori straordinari e/o acclamati, riletti e ripresentati in formati e contenitori inediti, sorprendenti e illuminanti.

Centinaia, forse migliaia di film che hanno costituito la dieta visiva di uno spettatore di tipo nuovo, che sembrava già pronto per le maratone di Netflix o di Amazon. Ma ogni puntata, ogni film, veniva introdotto, fino a pochi giorni fa, da una magnifica opera d’arte re-mix, il cui autore potrebbe essere lo stesso Enrico ma forse neppure ci importa, oppure si, ma lasciamo questo lavoro agli storici, quello che qui voglio sottolineare è come le immagini de L’Atalante di Jean Vigo (film sconosciuto per il cinema e la tv italiana) e la musica e le parole della canzone Because the Night di Patti Smith, rimontate e mixate insieme, costituiscono per milioni di spettatori italiani un “unicum”, un qualcosa che non esisteva prima ma che produce emozione, incredulità, brivido, respiro, visione.  Quello che producono solo le (migliori) opere d’arte al mondo. E la sigla di Fuori Orario è una delle più belle, inconfondibili, emozionanti e uniche espressioni cine-musicali di ogni tempo, che va salvaguardata, difesa e protetta dalla barbarie (inutile mai come in questo caso) del “diritto d’autore”.

Siamo nel secolo dove questo concetto, ottocentesco,  è ormai deflagrato, ma qui a noi interessa creare attenzione, comunità e sostegno per la salvaguardia di un prodotto artistico di tipo nuovo (si fa per dire, ovviamente), composto di musiche e immagini preesistenti che, montati assieme, costituiscono un unicum, un prodotto diverso, un’esperienza sensoriale inedita e, incredibilmente, riconoscibile, ben al di là delle due opere, musicale e cinematografica, di cui consapevolmente si nutre.

Tutta la storia dell’Arte è una storia ricca di plagi, di furti e di citazioni. La sigla di Fuori Orario appartiene alle migliaia di spettatori che in tanti anni l’hanno goduta e apprezzata e deve essere difesa e protetta per i milioni che non hanno ancora avuto questa fortuna/possibilità.

Finisco con una (lunga) citazione, tratto dal volume REFF, RomaEuropa FakeFactory: la reinvenzione del reale attraverso pratiche critiche di remix, mashup, ricontestualizzazione, reenactment.

Il pezzo è di Guido Scorza, avvocato e blogger che stimo molto e che si può leggere integralmente qui: Il plagio originale

Parla del plagio creativo, e di come vada, in taluni casi, difeso. E con tante ragioni.

“Non sempre, dunque, già sulla base delle indicazioni ricavabili dal diritto positivo, plagiare in modo creativo – o, per dirla in termini scientificamente più puntuali trarre ispirazione creativa da – un’altrui opera dell’ingegno costituisce una condotta illecita. Qualora, anzi, la “rielaborazione” sia frutto di un processo creativo ed il risultato possa considerarsi originale rispetto all’opera dalla quale si è tratta ispirazione, l’opera derivata andrà, a sua volta, considerata un’opera dell’ingegno suscettibile di protezione ai sensi della disciplina sul diritto d’autore.”

Difendiamo quest’opera, difendiamo la sigla di Fuori Orario!

 

Il plagio creativo.
La Convenzione di Berna per la tutela delle opere letterarie ed artistiche sin dal 1886 stabilisce che devono ritenersi da essa protette “tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all’architettura o alle scienze“.
La stessa Convenzione prevede, inoltre, che: “Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell’autore dell’opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un’opera letteraria o artistica“. Si tratta di principi condivisi da tutti i Paesi aderenti all’Unione di Berna e che, pertanto, si ritrovano nelle diverse legislazioni nazionali nonché nella disciplina europea della materia.
In Italia, a proposito delle opere derivate, ad esempio, l’art. 4 della legge sul diritto d’autore (Legge, 21 aprile 1941, n. 633) dispone che: “Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale“.
Non sempre, dunque, già sulla base delle indicazioni ricavabili dal diritto positivo, plagiare in modo creativo – o, per dirla in termini scientificamente più puntuali trarre ispirazione creativa da – un’altrui opera dell’ingegno costituisce una condotta illecita. Qualora, anzi, la “rielaborazione” sia frutto di un processo creativo ed il risultato possa considerarsi originale rispetto all’opera dalla quale si è tratta ispirazione, l’opera derivata andrà, a sua volta, considerata un’opera dell’ingegno suscettibile di protezione ai sensi della disciplina sul diritto d’autore.
Coerentemente a tale impostazione, d’altro canto, di frequente la giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi – da titolari dei diritti su opere letterarie, musicali e/o cinematografiche con un “ego patrimoniale” piuttosto sviluppato o, per dirla in termini meno scientifici, con una buona dose di avidità – ha escluso la sussistenza del plagio, ad esempio di un’opera cinematografica, “allorché la nuova opera si fondi sì sullo stesso schema narrativo o idea ispiratrice, ma si differenzi negli elementi essenziali che ne caratterizzano la forma espressiva“. In questi termini, in modo conforme a molte altre analoghe pronunce, si è espresso il Tribunale di Torino il 24 aprile 2008. La decisione, peraltro, consente di evidenziare un primo importante principio spesso trascurato: in termini di tutela autorale non esiste il plagio delle altrui idee giacché l’unica forma di copia parassitaria suscettibile di integrare una violazione del diritto d’autore è quella che ha per oggetto la cannibalizzazione della forma espressiva che contraddistingue l’altrui opera.
Al riguardo scrive R. A. Posner, giudice americano e docente di copyright law all’università di Chicago (1997, pag. 17): “la legge sul copyright non vieta la copia delle idee (una definizione più ampia che include, oltre alle sue esatte parole ed ad altri dettagli espressivi, molte caratteristiche di un’opera d’ingegno, come il genere, la struttura narrativa di base, il tema o il messaggio) o dei fatti ma solo la forma con cui le idee o i fatti vengono espressi“.
Il Giudice Posner, peraltro, ricorda di come, proprio per questo, Dan Brown, autore, tra gli altri, del Codice da Vinci, abbia “vinto la causa in cui era accusato di violazione del copyright dagli autori di un libro precedente, dal quale Brown avrebbe rubato l’idea che Gesù aveva sposato Maria Maddalena e aveva avuto dei figli da lei“. Stimolanti gli interrogativi che, muovendo da queste premesse, Posner pone – e si pone – con straordinaria semplicità e lucidità. “Il confine che divide l’idea dall’espressione – scrive Posner – tuttavia è spesso vago. Quanto libera deve essere una parafrasi perché non violi il copyright? E questo è un problema che riguarda anche il plagio. Copiare una trama generica o un personaggio stereotipato da un romanziere, o fatti storici da uno storico, non rappresenta una violazione del copyright. Ma copiare come avrebbe fatto Dan Brown, i dettagli di una trama e di un personaggio potrebbe esserlo“.
Copiare le idee, dunque, in linea generale, non comporta una violazione del diritto d’autore così come, allo stesso modo, nessuna violazione degli altrui diritti d’autore può, evidentemente, darsi laddove vengano copiate opere, o elementi di opera, dotati di un tanto basso livello di creatività ed originalità da non meritare accesso alla tutela d’autore. In uno dei tanti precedenti in materia, ad esempio, la Corte d’Appello di Milano, in una Sentenza del 24 novembre 1999, ha stabilito che “non è tutelabile dal diritto d’autore il brano di musica leggera che per la semplicità della melodia simile a numerosi precedenti, sia carente del requisito dell’originalità ed è, pertanto, da ritenersi esclusa la configurabilità del plagio in relazione a tale brano“.
C’è, dunque spazio, perché – per dirla con la provocazione dalla quale trae origine il titolo di questo scritto – il plagio sia originale è rappresenti esso stesso un’opera dell’ingegno meritevole di tutela ai sensi della disciplina sulle creazioni intellettuali. La realizzazione di questi plagi – o piuttosto di queste opere derivate – non solo, evidentemente, non può e non deve essere vietata ma va, anzi, incentivata, promossa e sostenuta al pari di quella di ogni opera dell’ingegno umano, dimenticando quale ne sia la fonte di ispirazione o, ancor meglio, tenendolo bene a mente ma, proprio per questo – nella logica premiale dello sforzo creativo dell’autore che è alla base della disciplina sul diritto d’autore – riconoscendo all’autore – per restare alla provocazione, si potrebbe forse scrivere al plagiario – i diritti e le garanzie che l’Ordinamento appresta ad ogni autore.
Nessuna eresia giuridica, né atto sovversivo del Sacro Ordine della proprietà intellettuale, nello scrivere che il falso è – o almeno può essere – originale e che il plagio di un’opera dell’ingegno merita tutela quanto l’opera stessa e, in taluni casi – ovvero quando l’opera originaria ma non originale sia carente dei requisiti necessari per l’accesso alla tutela d’autore – più di quest’ultima.
Mash-up, remix, arte degradata e decine e decine di nuove forme e tecniche artistiche proprie della cultura digitale che traggono la loro forza e capacità espressiva ed originalità proprio dal “riuso creativo” di opere dell’ingegno antiche e moderne, analogiche e digitali, lungi dal dover essere considerate strumenti di scorribande artistiche, saccheggi creativi e atti parassitari, pertanto, rappresentano forme di espressione dell’ingegno umano suscettibili di generare e produrre opere di pari dignità rispetto a quelle – ammesso che ve ne siano – create solo ed esclusivamente dall’estro e dallo spirito dell’artista, in assenza di qualsivoglia riferimento o ispirazione proveniente da un oggetto naturale o artificiale.
Sin qui, lo stato dell’arte, quella giuridica, che può leggersi – sol che si sgombri la mente da preconcetti semantici e linguistici più che tecnico-giuridici – tra le righe del diritto positivo nel quale affonda le proprie radici il sistema della proprietà intellettuale. Resta, ora, da domandarsi se e cosa, il legislatore del XXI secolo possa fare per promuovere – pur restando nel solco tracciato dai suoi predecessori – la derivazione creativa ed artistica come processo culturale capace, nell’era del digitale, di produrre autentici capolavori del plagio, straordinari esempi di arte non originaria ma originale.
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