Nuove regole sugli audiovisivi

Approvato dal CdM il Decreto Romani

--------------------------------------------------------------
INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA POSTPRODUZIONE, CORSO ONLINE DAL 17 GIUGNO

--------------------------------------------------------------
E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri il discusso decreto Romani, che recepisce una direttiva europea sugli audiovisivi, mirante a regolare il mercato dei contenuti multimediali. Il decreto sostanzialmente equipara i siti che trasmettono immagini non occasionalmente alle emittenti televisive, sottoponendoli, tra l’altro, a un regime di autorizzazioni ministeriali. Infatti, nel testo, all’art.4, si dà la definizione di servizio di media audiovisivo, cioè quel servizio “che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva… e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta”. Rispetto alla prima formulazione, il decreto Romani restringe il campo, escludendo dall’applicazione delle norme blog, giornali e riviste on line, motori di ricerca e, più in generale, “i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale” e i servizi consistenti nella “fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio”. Era proprio questo il punto intorno si erano accese le discussioni, da parte dell’opposizione e dei provider. Si denunciava, innanzitutto, l’evidente conflitto d’interessi del premier Berlusconi e le norme di favore per le emittenti Mediaset. Si sottolineava, poi, come la necessità dell’autorizzazione ministeriale costituisse una limitazione eccessiva per lo sviluppo del web 2.0 e dei contenuti generati dagli utenti. Su quest'ultimo punto, le precisazioni del testo definitivo in parte vengono incontro alle critiche. Ma anche questa formulazione, si sottolinea, lascia margine a diversi dubbi interpretativi. L’esempio è quello di Youtube, che stando alla lettera della norma, dovrebbe essere escluso dalla nozione di servizio di media audiovisivo. Nel caso, però, di accordi con i network televisivi per la circolazione sul sito di immagini e programmi, potrebbe anche essere equiparata a un’emittente televisiva. (a.s.)
----------------------------
SCUOLA DI CINEMA TRIENNALE: SCARICA LA GUIDA COMPLETA!

----------------------------

    ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI SENTIERI SELVAGGI

    Le news, le recensioni, i corsi di cinema, la riviste, i libri, gli eventi e tutte le nostre iniziative