GUERRE DI RETE – AI act, infine

Nel nuovo estratto della cybernewsletter di Carola Frediani, scopriamo tutto quello che c’è da sapere sull’AI Act, prima regolamentazione sull’Intelligenza Artificiale, approvata dalla UE il 13 marzo

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Guerre di Rete – una newsletter di notizie cyber
di Carola Frediani
N.183 – 16 marzo 2024

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AI ACT
L’Unione europea ha la sua legge sull’intelligenza artificiale

E così il 13 marzo il Parlamento europeo ha approvato l’AI Act, il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale. In estrema sintesi e lasciando a margine vari dettagli ecco quello che c’è da sapere.

Concluse quelle che sono ormai delle formalità, l’AI Act diventerà ufficialmente legge entro maggio o giugno e le sue disposizioni inizieranno a entrare in vigore per gradi:

– 6 mesi dopo: i Paesi saranno tenuti a proibire i sistemi di AI vietati

– 1 anno dopo: inizieranno ad applicarsi le regole per i sistemi di intelligenza artificiale di uso generale

– 2 anni dopo: il resto della legge sull’AI sarà applicabile

– 36 mesi dopo: gli obblighi per i sistemi ad alto rischio

Le sanzioni in caso di non conformità possono arrivare fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato annuo mondiale.

Vietate/i:

  • Sfruttamento delle vulnerabilità di persone o gruppi in base all’età, alla disabilità o allo status socio-economico

 

  • Le pratiche manipolatorie e ingannevoli, sistemi che usino tecniche subliminali per distorcere materialmente la capacità decisionale di una persona

 

  • Categorizzazione biometrica ovvero la classificazione di individui sulla base di dati biometrici per dedurre informazioni sensibili come razza, opinioni politiche o orientamento sessuale (eccezioni per le attività di contrasto)

 

  • Punteggio sociale (valutazione di individui o gruppi nel tempo in base al loro comportamento sociale o a caratteristiche personali)

 

  • Creazione di database di riconoscimento facciale attraverso lo scraping non mirato di immagini da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso

 

  • Inferenza delle emozioni nei luoghi di lavoro e nelle istituzioni educative (eccezioni per motivi medici o di sicurezza)

 

  • Le pratiche di valutazione del rischio di commettere un reato basate esclusivamente sulla profilazione o sulla valutazione delle caratteristiche di una persona

Non è del tutto vietata bensì limitata l’identificazione biometrica in tempo reale in spazi accessibili al pubblico – sulla base di circostanze definite (gli usi ammessi includono, ad esempio, la ricerca di una persona scomparsa o la prevenzione di un attacco terroristico) che richiedono un’approvazione giudiziaria o di un’autorità indipendente.
L’identificazione biometrica a posteriori è considerata ad alto rischio. Per questo, per potervi fare ricorso, l’autorizzazione giudiziaria dovrà essere collegata a un reato.

Seguono gli ambiti che non sono vietati ma sono considerati “ad alto rischio” e che dunque saranno valutati prima di essere immessi sul mercato e anche durante il loro ciclo di vita e su cui i cittadini potranno presentare reclami alle autorità nazionali.
Includono non solo le infrastrutture critiche o le componenti di sicurezza ma anche la formazione scolastica (per determinare l’accesso o l’ammissione, per assegnare persone agli istituti o ai programmi di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli, per valutare i risultati dell’apprendimento delle persone, per valutare il livello di istruzione adeguato per una persona e influenzare il livello di istruzione a cui potrà avere accesso, per monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante le prove); la gestione dei lavoratori (per l’assunzione e la selezione delle persone, per l’adozione di decisioni riguardanti le condizioni del rapporto di lavoro, la promozione e la cessazione dei rapporti contrattuali, per l’assegnazione dei compiti sulla base dei comportamenti individuali, dei tratti o delle caratteristiche personali e per il monitoraggio o la valutazione delle persone); servizi essenziali inclusi i servizi sanitari, le prestazioni di sicurezza sociale, servizi sociali, ma anche l’affidabilità creditizia; l’amministrazione della giustizia (inclusi gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie); la gestione della migrazione e delle frontiere (come l’esame delle domande di asilo, di visto e di permesso di soggiorno e dei relativi reclami).

I sistemi di AI per finalità generali e i modelli su cui si basano (inclusi i grandi modelli di AI generativa) dovranno rispettare una serie di requisiti di trasparenza come: divulgare che il contenuto è stato generato dall’AI; fare in modo che i modelli non generino contenuti illegali; pubblicare le sintesi dei dati protetti da copyright utilizzati per l’addestramento. I modelli più potenti, che potrebbero comportare rischi sistemici, dovranno rispettare anche altri obblighi, ad esempio quello di effettuare valutazioni dei modelli, di valutare e mitigare i rischi sistemici e di riferire in merito agli incidenti.

I Paesi dell’UE dovranno istituire e rendere accessibili a livello nazionale spazi di sperimentazione normativa e meccanismi di prova in condizioni reali (in inglese sandbox), in modo che PMI e start-up possano sviluppare sistemi di AI prima di immetterli sul mercato.
(sintesi via il testo, il documento del Parlamento europeo, e i commenti di Luiza Jarovsky e Barry Scannel)
Qui il testo approvato.

C’è un’infinità di reazioni all’AI Act, molte positive e celebrative, ma per ora riporto solo una paio di comunicati fra chi voleva un AI Act più fermo nella protezione di alcuni diritti.
“Sebbene la legge sull’AI possa avere aspetti positivi in altri settori, è debole e consente persino l’uso di sistemi di AI rischiosi quando si tratta di migrazione”, scrive la coalizione #ProtectNotSurveill .
“Non riesce a vietare completamente alcuni degli usi più pericolosi dell’AI, tra cui i sistemi che consentono la sorveglianza biometrica di massa”, ribadisce l’ong Access Now.

Per altri dettagli sull’AI Act, ad esempio il tema open source, leggete questa mia precedente newsletter.


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